Art. 11.
(Modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali).

      1. Le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono fruite in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della percentuale degli utili che si intendono investire. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto degli investimenti contenente l'indicazione delle date di inizio delle riprese del film e della conclusione delle attività di produzione e distribuzione dello stesso. Le imprese devono, inoltre, provare in modo documentato che il loro investimento riguarda un film partecipato dall'Istituto o, comunque, un film prodotto o distribuito da produttori o distributori indipendenti. Per usufruire dei benefìci previsti dai citati articoli 8 e 9, il film e le attività che concorrono a realizzarlo e a distribuirlo devono essere iniziati entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio delle riprese del film.

 

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